Art. 1 – Denominazione e sede dell’Associazione
La già costituita “Associazione Italiana Docenti di Servizio sociale” (A.I.Do.S.S.) assume la denominazione “Società Italiana di Servizio sociale” (Soc.I.S.S.).
La Soc.I.S.S. è un’associazione scientifico-culturale senza fini di lucro.
L’associazione ha sede legale presso il domicilio del proprio Presidente protempore.
Art. 2 – Finalità e attività dell’Associazione
La Soc.I.S.S. in linea con la più recente Definizione internazionale approvata dall’International Federation of Social Workers e dall’International Federation of School of Social Work, promuove lo sviluppo scientifico e disciplinare del Servizio sociale in stretta connessione con la pratica professionale, in un’ottica interdisciplinare e di ricerca, nonché in una prospettiva internazionale.
A tale scopo:
Art. 3 – Soci
Il numero di soci dell’associazione è illimitato.
I soci dell’associazione sono divisi in tre tipologie:
Chi intende iscriversi all’associazione per la prima volta deve presentare la domanda, corredata da curriculum, al Consiglio direttivo che si riserva di accettarla o di non accettarla con decisione motivata.
La perdita della qualifica di socio può avvenire a seguito di:
In caso di perdita della qualità di socio per espulsione, il socio non potrà pretendere alcunché dall’associazione e verrà automaticamente escluso dall’attività dell’associazione.
Con cadenza annuale, in occasione dell’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo rende noto all’Assemblea stessa le ammissioni dei nuovi soci deliberate nel corso dell’anno; parimenti rende note le espulsioni deliberate, ai sensi del precedente punto 3, su proposta del Collegio dei Probiviri.
Art. 4 – Diritti e doveri dei soci
I soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di voto in tutte le assemblee dei soci.
Solo i soci ordinari hanno diritto ad essere eletti negli organi sociali.
Tutti gli associati hanno diritto alla conoscenza dei programmi con i quali l’associazione intende attuare i propri scopi, a partecipare alle attività promosse dall’associazione, a fruire dei servizi dell’associazione.
Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti economico-finanziari, rendiconti e registri dell’associazione.
Gli associati sono tenuti all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, a comunicare il cambio di residenza e l’eventuale cambio di indirizzo telematico.
Gli associati devono versare quote associative annuali nei modi e nei tempi indicati dall’art.5. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
Art. 5 – Entrate dell’associazione
Le entrate patrimoniali dell’associazione sono costituite dai contributi annuali dei soci, dai proventi delle iniziative, anche editoriali, dell’associazione, da donazioni e contributi pubblici e privati.
Tutte le entrate vengono destinate al perseguimento degli scopi dell’associazione, che non distribuisce in alcun modo ai Soci utili o avanzi di gestione.
L’ammontare della quota associativa è stabilito annualmente dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo dell’associazione.
Il versamento della quota ha validità per anno solare e il socio dovrà provvedervi entro il 30 aprile di ogni anno.
A coloro i quali non verseranno la quota entro il 30 aprile dell’anno cui si riferisce sarà applicata una mora – il cui importo viene stabilito dall’Assemblea – per ritardato pagamento.
Coloro che non provvedono al pagamento della quota entro il 31 dicembre dell’anno cui si riferisce saranno automaticamente dichiarati decaduti.
I nuovi iscritti potranno versare la quota in qualsiasi momento senza l’applicazione della mora e la quota avrà validità per l’anno solare in corso.
Art.6 – Organi dell’Associazione
Gli Organi dell’associazione sono:
Art.7 – L’Assemblea dei soci
L’Assemblea è costituita da tutti i soci. I soci ordinari hanno diritto di voto.
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per definire le linee generali di attività dell’associazione ed approvare i bilanci preventivo e consuntivo; elegge ogni quattro anni il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti ed è validamente costituita in prima convocazione con almeno un terzo degli aventi diritto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Qualora un socio sia impossibilitato a partecipare all’assemblea, può farsi rappresentare da un socio mediante delega scritta, secondo le modalità che verranno comunicate unitamente alla convocazione formale.
Ogni socio può ricevere fino a un massimo di 2 deleghe.
Art. 8 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall’Assemblea tra i soci ordinari e dura in carica quattro anni.
Il Consiglio Direttivo è composto in maggioranza da soci ordinari che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 3, punto 1, lettera a).
I componenti del Consiglio Direttivo sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.
Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei votanti:
Art. 9 – Il Presidente
Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, convoca l’Assemblea dei Soci, è il legale rappresentante dell’associazione; dura in carica quattro anni ed è eleggibile per non più di due mandati consecutivi.
Art. 10 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti nella prima riunione a seguito delle elezioni e dura in carica quattro anni. Cura l’uso delle risorse e dei fondi dell’associazione, in attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo. Ha l’obbligo di redigere annualmente il bilancio consuntivo e quello previsionale dell’associazione, e di presentarlo all’Assemblea dopo l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
Art.11 – Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra i soci ordinari e dura in carica quattro anni.
Il Collegio è composto in maggioranza da soci ordinari che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 3, punto 1, lettera a) ed elegge nel suo seno un Presidente..
Il Collegio ha il compito di vigilare sull’applicazione dello Statuto.
Art.12 – Disposizioni finali
Il presente Statuto può essere modificato con due terzi dei voti dei presenti all’Assemblea regolarmente convocata dal Presidente.
Le proposte di modifica devono essere approvate dal Consiglio Direttivo e da queste fatte pervenire per iscritto ai soci almeno trenta giorni prima della riunione dell’Assemblea.
Art. 13 – Disposizioni transitorie
Gli organi attualmente in carica assumono, ove modificata, la nuova denominazione e proseguono il loro mandato per la durata prevista al momento della loro elezione.